LE RECENTI NOVITA’ IN MATERIA DI SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI


A partire dal 1° gennaio 2023 entreranno in vigore delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2021 recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, che hanno novellato la normativa in materia di società sportive dilettantistiche (SSD).

L’entrata in vigore, originariamente prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2022, è stata prorogata nell’articolo 10 c. 13 quater, lett. a) del “Decreto Sostegni bis” (DL n.73/2021, convertito con modificazioni dalla L.106/2021).

La previgente disciplina (articolo 90, c.18 Legge n. 289/2002, come modificata dalla legge n.128/2004) prevedeva l’assenza dello scopo di lucro e il divieto di dividere i proventi tra gli associati, anche in forme indirette.

Le novità più rilevanti, rispetto alla precedente disciplina hanno lo scopo di sollecitare l’investimento imprenditoriale nel mondo dello sport e riguardano:

  1. la possibilità di distribuire, seppur in piccola parte, gli utili;
  2. la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali (organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività sportiva, didattica e formativa), purché l’atto costitutivo o lo statuto lo prevedano, e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti da definirsi con decreto governativo (art. 9 D.lgs. 36/2021).

Il D.lgs 36/2021, in relazione alla distribuzione degli utili, ha previsto all’articolo 8, comma 3 che “se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, Cod. civ., gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte le eventuali perdite maturate nei precedenti esercizi, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”.

Al comma 4, dispone che “Negli enti dilettantistici, che assumono di cui al Libro V del Codice Civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3”.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 si renderà opportuno per gli enti sportivi dilettantistici, costituiti nelle forme societarie di cui al Libro V, titolo V del codice civile, procedere alla modifica dello statuto al fine di adeguarsi alla nuova normativa.

Per gli enti sportivi dilettantistici costituendi è possibile inserire una clausola statutaria con la quale si prevede che a partire dal 1° gennaio 2023, sotto la condizione risolutiva della contrarietà alla normativa vigente a tale data, la Società potrà destinare una  quota inferiore al cinquanta per  cento  degli  utili  e  degli  avanzi  di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli  esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale  sottoscritto e versato dai soci oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in ossequio a quanto disposto al 3° comma dell’articolo 8 D.lgs. n. 36/2021, sopra riportato.

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