Le società cooperative e la legislazione speciale


Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività d’impresa: lo scopo mutualistico. La peculiarità delle società che perseguono questo scopo è, dunque, quella di offrire ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.

La disciplina della società cooperative può risultare complessa in quanto ad esse si riferiscono diversi corpi normativi. La disciplina generale è dettata dal Codice civile agli articoli 2511-2545 ed è integrata da numerose leggi speciali che si riferiscono a specifiche categorie di cooperative. Tale disciplina generale è stata modificata una prima volta dalla L. 59/1992 allo scopo di adeguare la stessa alla normativa comunitaria; successivamente è stata quasi completamente riscritta dal decreto di riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003), riforma diretta, in questo caso, ad assicurare il perseguimento della funzione sociale delle cooperative e dello scopo mutualistico dei soci cooperatori.

Altre modifiche alla disciplina delle cooperative sono state apportate dalla L. 99/2009, in particolare è stata prevista l’iscrizione di tutte le società cooperative – siano esse a mutualità prevalente o meno – in due distinte sezioni. In precedenza l’iscrizione all’albo era prevista quale condizione essenziale perché le cooperative a mutualità prevalente potessero usufruire delle agevolazioni fiscali ad esse riservate. Oggi detta iscrizione ha assunto carattere essenzialmente costitutivo delle stesse società cooperative, presentino o meno il requisito della prevalenza. Il comma 2 dell’art. 10 della L. 99/2009 stabilisce che la presentazione all’ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’art. 9 del d.l. 7/2007, convertito in L. 40/2007, determina, nel caso di impresa cooperativa, l’automatica iscrizione nell’albo delle società cooperative. Detta legge è intervenuta anche in relazione alla dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità prevalente, attribuendo alle cooperative l’onere di comunicare annualmente le “notizie di bilancio” all’amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative.

L’attuale formulazione dell’art. 2520 c.c., al comma 1, dispone che “le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili”. La norma, in tema di gerarchia delle fonti, sembra affermare che le cooperative dovrebbero essere regolate anzitutto dalle leggi speciali ad esse dedicate e, poi, dalle norme del Titolo VI del libro V del Codice civile, in quanto compatibili. L’opinione dominante, tuttavia, è nel senso di ritenere che il nucleo centrale della disciplina delle società cooperative sia quello contenuto nel Codice civile e che la legislazione speciale regoli esclusivamente profili particolari e settoriali.

Vi sono, infatti, numerose leggi speciali volte ad incentivare particolari manifestazioni del fenomeno cooperativo, in particolare:

  • gli artt. 28 ss. del TUB disciplinano le cooperative di credito articolate nelle due categorie delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari;
  • la legge n. 44 del 28 febbraio 1986 disciplina le cooperative per la promozione dell’occupazione giovanile nel mezzogiorno;
  • la legge n. 381 dell’8 novembre 1991 è dedicata alle cooperative sociali per la gestione di servizi socio-sanitari e per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
  • il r.d. n. 1165 del 28 aprile 1938, e successive modificazioni, regola le cooperative edilizie;
  • la legge n. 526 del 7 luglio 1907, e successive modificazioni, disciplina le cooperative agricole.

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