Per disciplinare il tema delle limitazioni al trasferimento mortis causa delle partecipazioni nelle società di capitali il legislatore ha previsto una disciplina in grado di rappresentare un punto d’equilibrio tra l’autonomia privata e la tutela degli eredi.
Qui di seguito verrà illustrata la normativa vigente, iniziando dal contenuto dell’art. 2355-bis del Codice Civile dal quale emerge che le partecipazioni nelle società per azioni sono liberamente trasmissibili, anche mortis causa, salvo disposizioni contrarie dello statuto; la norma, infatti, stabilisce la possibilità di prevedere clausole statutarie che regolamentino o limitino tale trasferimento, con l’obiettivo di tutelare gli interessi della compagine sociale.
Anche per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2469 del Codice Civile, vige il principio della libera trasferibilità delle quote per atto tra vivi o per successione mortis causa, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo.
Nel contesto delle limitazioni statutarie alla trasmissione mortis causa delle partecipazioni, le clausole di prelazione, gradimento, consolidazione e opzione rappresentano gli strumenti più utilizzati per modulare il subentro degli eredi nella compagine sociale. Analizziamo queste clausole nel dettaglio:
– clausole di prelazione: esse attribuiscono ai soci superstiti il diritto di prelazione nell’acquisto della partecipazioni del socio deceduto. Si tratta di una c.d. prelazione impropria e devono essere fissati dei criteri di determinazione del prezzo;
– clausole di gradimento: le clausole di gradimento possono subordinare il trasferimento mortis causa della partecipazione al giudizio insindacabile dell’organo amministrativo (c.d. clausola di mero gradimento) o possono subordinare il trasferimento mortis causa della partecipazione al possesso da parte dell’erede o del legatario di determinati requisiti da accertarsi dall’organo amministrativo. Affinché queste clausole siano valide è necessario prevedere un correttivo che può essere il diritto di recesso o l’obbligo di acquisto;
– clausole di consolidazione (o di accrescimento): tali clausole prevedono che in caso di morte di un socio la sua partecipazione si accresca ai soci superstiti in proporzione e questi ultimi dovranno liquidare la partecipazione agli eredi;
– clausole di opzione (o di riscatto): se prevista nello statuto, una tale clausola prevede che alla morte del socio i soci superstiti potranno riscattare – entro un termine stabilito – la partecipazione del socio defunto al valore del recesso. Nella S.p.A. tale diritto oltre che ai soci superstiti può essere attribuito anche alla società.
Infine, si ammette la possibilità di inserire nello statuto il divieto di trasferimento mortis causa delle azioni e in tal caso la liquidazione della quota agli eredi deve essere effettuata dalla società e non dai soci superstiti.
In ogni caso, da quanto detto emerge come la tutela degli eredi del socio defunto sia garantita attraverso la previsione, in loro favore, del diritto alla liquidazione del valore della partecipazione nel caso in cui essi siano esclusi dalla società in virtù di una delle clausole suddette.
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