In tema di diritto societario, una questione a lungo discussa riguarda la legittimità dell’apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l.
In particolare, la dottrina notarile si è soffermata sui casi in cui le delibere condizionate abbiano ad oggetto modifiche dello statuto e la conseguente problematica relativa alla modalità e agli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese.
Per affrontare la questione, occorre anzitutto analizzare l’art. 2436, comma 5, del Codice civile che, in tema di modificazioni dello statuto, stabilisce che l’efficacia della deliberazione si ha soltanto con l’iscrizione nel registro imprese e ciò, secondo l’opinione prevalente, concerne anche i rapporti interni alla società. Da quanto detto emerge che non è possibile che la modifica dello statuto sia efficace prima della relativa iscrizione nel registro delle imprese, ma è invece possibile che l’efficacia della modifica statutaria, anche se già iscritta, sia differita a un momento successivo, subordinatamente al verificarsi di eventi futuri ed incerti.
Vista, poi, l’importanza di rendere agevole la conoscenza da parte dei terzi del contenuto attuale dello statuto, si prevede che dopo ogni modifica debba essere depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
Una esigenza avvertita nella prassi è quella di differire gli effetti delle deliberazioni assembleari e consiliari, anche aventi ad oggetto una modifica statutaria, a un momento successivo all’iscrizione nel registro delle imprese, subordinatamente a eventi futuri e incerti. Tra le ipotesi più frequenti vi sono: modifiche statutarie il cui effetto è subordinato all’introduzione di clausole statutarie che attribuiscano determinati diritti al verificarsi di eventi particolari, o all’introduzione di regole statutarie specifiche o di diritti particolari subordinati all’ingresso nella compagine sociale di determinati nuovi soci, o alla concatenazione di delibere susseguenti in cui l’efficacia di ciascuna sia condizione della successiva.
In materia si è espresso il Consiglio Notarile di Milano (Massima n.199 del 23 Novembre 2021) affermando la legittimità dell’apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari di s.p.a. e di s.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (artt. 1354 e seguenti c.c.). Nella medesima Massima è stato precisato che gli effetti dell’avveramento della condizione non retroagiscono al tempo in cui è stata assunta la deliberazione, ma si producono al momento dell’avveramento della condizione.
Altra importante conclusione cui si è giunti è che le delibere condizionate sono soggette a iscrizione “immediata” nel registro delle imprese, in altre parole, il termine per il deposito decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche in caso di condizioni sospensive. Le modifiche statutarie deliberate, tuttavia, si realizzeranno al verificarsi dell’evento dedotto in condizione e ciò accadrà automaticamente. La pubblicità nei confronti dei terzi è garantita dall’obbligo, in capo agli amministratori, di depositare lo statuto aggiornato alle variazioni verificatesi.
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