Morte del socio nelle società di persone. Istruzioni operative per la modifica dei patti sociali da parte dei soci.


Morte del socio nelle società di persone.

Istruzioni operative per la modifica dei patti sociali da parte dei soci.

La regola generale in caso di morte di un socio di una società di persone (socio di s.n.c., socio accomandatario di s.a.s.) è che la sua quota non si trasmette direttamente agli eredi.

In assenza di una regolamentazione della vicenda successoria all’interno dei patti sociali, saranno i soci superstiti a decidere in alternativa se liquidare la quota agli eredi del socio premorto ovvero continuare la società con gli eredi stessi (e sempre che questi ultimi prestino il consenso).

La liquidazione della quota agli eredi può avvenire con due modalità:

  1. mantenendo in vita la società;
  2. mettendo in liquidazione la società.

In entrambi i casi la liquidazione sarà a carico della società e non (direttamente) dei soci.

In alternativa alla liquidazione della quota sociale, il socio superstite può scegliere di continuare la società con gli eredi del socio premorto, a condizione che questi ultimi prestino il consenso.

Criticità nella continuazione della società personale da parte degli eredi

La continuazione può essere di non facile praticabilità quando gli eredi del socio premorto sono minori di età perché molto difficilmente il giudice tutelare concederà l’autorizzazione alla continuazione dell’attività di impresa con responsabilità illimitata in capo al minore.

Ma anche quando gli eredi sono soggetti maggiori di età bisogna tenere in considerazione che la continuazione della società da parte di essi comporta l’assunzione in capo a loro di una responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali (anche anteriori alla morte del socio); secondo l’orientamento dominante, neanche un’accettazione di eredità con beneficio di inventario escluderebbe la responsabilità degli eredi per le obbligazioni del proprio dante causa, in quanto le obbligazioni verrebbero assunte da questi in qualità di soci (art. 2269 cod. civ.) e non di eredi (con l’ulteriore conseguente rischio di fallimento ex art. 147 L. Fall.).

Criticità della assenza di disciplina successoria nei patti sociali

In assenza di espressa previsione dei patti sociali, si discute se gli eredi mantengono un’unica partecipazione sociale (e quindi si renda necessaria la nomina di un rappresentante comune) ovvero se l’originaria quota sociale in capo al socio premorto si divida tra i suoi eredi. È ammesso comunque che gli eredi esprimano un accordo su questo punto nell’atto di continuazione della società tra loro e i soci superstiti.

È preferibile che i patti sociali già disciplinino questo punto prevedendo la divisibilità della quota in capo agli eredi. Diversamente, l’assenza del consenso di uno dei coeredi (per molteplici cause: es. minore di età) potrebbe impedire la continuazione della società anche agli altri eredi poiché l’accordo di continuare la società con gli eredi richiede, oltre al consenso unanime dei soci, anche il consenso di tutti gli eredi.

Vediamo ora alcune clausole che possono essere inserite all’interno dei patti sociali che aiutano a far fronte ad alcune casistiche legate alla morte del socio.

Clausola di consolidazione (o di accrescimento): in caso di morte del socio la sua quota si accresce in proporzione agli altri soci superstiti i quali sono obbligati a liquidare la quota agli eredi o al legatario. Non determina una variazione del capitale sociale, ma comporta comunque una modifica del contratto sociale per la quale si rende necessaria l’iscrizione nel competente registro delle imprese.

 Clausola di liquidazione obbligatoria: in caso di morte del socio la società deve obbligatoriamente liquidare la quota agli eredi.

Si può discutere sulla utilità della clausola, dato che i soci superstiti possono comunque decidere, all’unanimità, in luogo della liquidazione della quota, di sciogliere la società, ovvero di continuarla con gli eredi del socio defunto che vi consentano.

Clausola di scioglimento automatico: i soci optano in via anticipata per una delle alternative previste dall’art. 2284 cod. civ. e cioè lo scioglimento anticipato della società. Gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della società, e non può essere loro imposta la liquidazione della quota a norma dell’art. 2289 cod. civ.

Clausola di continuazione obbligatoria (della società): vincola i soci superstiti e anche gli eredi del socio defunto a continuare insieme la società; ove gli eredi non prestino il consenso, sono tenuti al risarcimento dei danni ai soci superstiti. È opportuno precisare che la continuazione della società avviene comunque per effetto della stipula di un atto inter vivos (il cd. negozio di continuazione della società con gli eredi).

Clausola di continuazione facoltativa (della società): vincola soltanto i soci superstiti alla continuazione della società con gli eredi del socio defunto. Questi ultimi hanno una facoltà di adesione, nel senso che rimangono liberi di aderire alla società o richiedere la liquidazione della quota.

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