Il piano di ammortamento “alla francese” è uno dei più utilizzati per i mutui ipotecari. Questo tipo di ammortamento prevede rate costanti nel tempo, composte da una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente. In pratica, si pagano più interessi all’inizio del mutuo e più capitale verso la fine.
L’ammortamento alla francese, quindi, prevede rate che rimangono costanti per tutta la durata del mutuo; questa costanza delle rate facilita la pianificazione finanziaria per il mutuatario.
Di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è stata chiamata a valutare un contratto di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento “alla francese”, allegato al contratto, (nel caso di specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), che non conteneva l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo).
In particolare, veniva richiesto alla Corte se, in mancanza della suddetta indicazione, il contratto è affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.) e quali sono le eventuali conseguenze di una simile nullità.
I principi affermati sembrerebbero validi limitatamente ai mutui a tasso fisso per i quali sia stato allegato al contratto il piano di ammortamento.
La parte attrice sosteneva che la clausola contrattuale relativa agli interessi passivi sarebbe stata affetta da nullità strutturale per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell’oggetto, essendo pattiziamente indicato solo il tasso di interesse e non anche il regime («composto») di capitalizzazione degli interessi passivi, aspetto quest’ultimo che si assume dirimente anche nell’ottica della trasparenza.
La Banca convenuta in giudizio sosteneva che nel caso di mutuo con piano di ammortamento “alla francese” l’omessa esplicitazione della modalità di calcolo degli interessi sarebbe irrilevante, poiché tale informazione sarebbe implicita nel piano di ammortamento allegato al contratto che, indicando il numero delle rate, il loro ammontare e la loro composizione con la distinta indicazione della sorte capitale e degli interessi, fornirebbe una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione del prestito.
Chiamate a decidere sul caso sopra riportato, con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti; di conseguenza la banca non è stata condannata a rimborsare i maggiori interessi che secondo la parte attrice erano stati “indebitamente” riscossi.
Dunque, quando il contratto lascia prevedere il livello di rischio o di spesa, consentendo al mutuatario di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, un siffatto contratto deve dirsi “trasparente” in quanto, tramite il piano di ammortamento allegato al contratto, assolve agli obblighi informativi richiesti dalla legge e assicura al mutuatario la possibilità di verificare la rispondenza dell’offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria e di valutarne la convenienza.
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