In virtù dell’ art. 6 d.L. 23/2020 (decreto Liquidità), convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40, nel periodo emergenziale da Covid-19 è stata prevista la sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto si è tutelata la continuità aziendale e con l’art. 106 d.L. 18/2020 (decreto Cura Italia) si è agevolato lo svolgimento delle assemblee societarie. Esaminiamo in sintesi la normativa emergenziale prevista a favore delle società di capitali.
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La ratio della normativa emergenziale.
La ratio della menzionata normativa emergenziale prevista è chiaramente quella di agevolare e supportare le Società di capitali, incluse le PMI e, di conseguenza, le startup, e i propri soci, nel mantenere il proprio assetto organizzativo, sia interno che esterno, evitando onerose, quanto rischiose, operazioni di ricapitalizzazione, riorganizzazione o anche soltanto di riduzione nominale del capitale, in considerazione dell’attuale periodo di crisi economica e finanziaria dovuta all’emergenza Covid-19. Lo scopo dunque è quello di contenere il rischio di liquidazione delle imprese e il rischio che l’organo amministrativo sia esposto a responsabilità per la gestione non conservativa, nonché quella di agevolare e promuovere l’attività e la gestione societaria nel rispetto delle limitazioni alla circolazione ed alla mobilità imposte a seguito della pandemia Covid-19. Vediamo in sintesi le novità più interessanti.
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L’art. 6 d.L. 23/2020 e la sua applicazione in favore delle Società di capitali.
Il menzionato art. 6 del decreto Liquidità, prevede che, dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora il capitale della società risulti inferiore di oltre 1/3 in conseguenza di perdite non si applicano gli artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482 bis, co. 4, 5 e 6, e 2482 ter del Codice Civile, né opera la causa di scioglimento della Società di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4), e 2545 duodecies del Codice Civile, a prescindere dalla data di riferimento del bilancio di esercizio o dello stato patrimoniale infra-annuale da cui risultino le perdite.
Pur restando fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, sono pertanto da ritenersi legittime le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.
Sono da ritenersi pertanto legittime (e possono essere iscritte nel registro delle imprese) le deliberazioni di aumenti di capitale a pagamento, intervenute nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, seppure non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite, anche qualora, ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale (cfr. artt. 2446, 2482-bis, 2447 e 2482-ter c.c.). Lo stesso valga per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni.
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Ed altre norme emergenziali di favore per le società, in particolare, l’art. 7 del decreto Liquidità e l’art. 106 del decreto Cura Italia.
La normativa emergenziale prevista in favore delle società di capitali ha, inoltre, introdotto nuove interessanti possibilità che tutelano la continuità aziendale ed agevolano, al contempo, il regolare svolgimento delle assemblee societarie, prevedendo modalità più agili e snelle che consentono il rispetto delle limitazioni alla circolazione ed alla mobilità conseguenti alla pandemia da Coronavirus. Vediamone alcune:
- l’art. 7 d.L. n. 23/2020 (decreto Liquidità), per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 (i.e. per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) ed in corso al 31 dicembre 2020, introduce la possibilità di valutare le voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività qualora la stessa risultasse sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
- L’art. 106 del d.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), al fine di agevolare la gestione societaria e lo svolgimento delle assemblee, prevede inoltre:
(i) l’automatica estensione a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio senza necessità che l’organo amministrativo deliberi in tal senso;
(ii) la possibilità di esprimere il voto in assemblea in via elettronica o per corrispondenza;
(iii) l’intervento in assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo luogo;
(iv) la possibilità (esclusivamente per le S.r.l.) che l’espressione del voto in assemblea avvenga mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche ove lo statuto o le disposizioni del codice civile prevedano diversamente.
Di recente, con il Decreto Milleproroghe (art. 3, comma 6, del DL 183/2020), è stata prorogata l’efficacia del menzionato art. 106 “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
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