Com’è noto il patto di famiglia è il contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda ed il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti. La disciplina di tale contratto si rinviene nel Codice civile all’art. 768-bis e seguenti.
Il contratto richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico. Esso, inoltre, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal coniuge e dai legittimari che sarebbero tali se in quel momento si aprisse la successione. A tutela dei legittimari esclusi, è stabilito che gli assegnatari dell’azienda provvedano a liquidare questi ultimi, ove questi non vi rinuncino in tutto o in parte, con una somma di denaro corrispondente al valore delle quote di legittima, ferma restando la possibilità per i contraenti di convenire una liquidazione totale o parziale in natura.
La normativa in tema di patto di famiglia mira a soddisfare l’esigenza di fornire all’imprenditore uno strumento giuridico adeguato per programmare, per tempo, non solo il passaggio generazionale ma soprattutto la funzionalità futura della propria azienda.
Ricorrere al patto di famiglia permette di ottenere vari vantaggi fiscali che analizzeremo qui di seguito.
Per quanto riguarda l’imposizione indiretta, con la legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore ha sottratto all’imposta sulle successioni e donazioni, con norma eccezionale di esenzione, “i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta”, aggiungendo il comma 4-ter all’art. 3, d.lgs. n. 346 del 1990 (“TUS”). L’esenzione è stata estesa anche al coniuge, per effetto dell’art. 1, comma 31, della l. n. 244 del 2007. Per l’applicazione dell’esenzione in esame sono previsti limiti e condizioni, nello specifico, è previsto che “in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”; il mancato rispetto dei predetti limiti e condizioni comporta l’automatico decadimento dal beneficio e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997.
L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D. Lgs. n. 346 del 1990, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. trib., 24/12/2020, n. 29506), infatti, ha affermato che ai fini fiscali la «liquidazione» di cui all’art. 768-quater, comma 2, c.c. è da intendersi, ai sensi dell’art. 58, comma 1, D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, quale onere attraverso cui si realizza una donazione del disponente a favore del legittimario non assegnatario (con conseguente applicazione dell’aliquota e della franchigia corrispondenti al rapporto di parentela o coniugio). A tale attribuzione però non si riferisce l’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, D.lgs. n. 346 del 1990, che a certe condizioni riguarda il (solo) trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie al discendente beneficiario.
Per quanto riguarda, poi, le imposte ipotecarie e catastali, in base all’espresso rinvio alla disposizione agevolativa di cui all’art. 3, co. 4-ter, del TUS, recato rispettivamente dagli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del TUIC, nell’ipotesi di attribuzione, in favore dei discendenti, e del coniuge di azienda o di un ramo di essa nella quale siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari e per la quale ricorrano le condizioni per l’esenzione, le relative formalità di trascrizione e voltura catastale sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale.
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