Il legislatore ha previsto una norma che disciplina espressamente le ipotesi di pegno, usufrutto e sequestro delle azioni: l’art. 2352 del Codice Civile. Le azioni di una società, dunque, possono essere sottoposte a vincoli la cui costituzione avviene differentemente a seconda del titolo e segue le regole generali sul trasferimento delle azioni societarie. Nello specifico:
– in caso di titolo nominativo, occorre la duplice annotazione sul titolo e sul libro dei soci; la costituzione del vincolo è possibile anche mediante consegna e girata del titolo in garanzia, ma in tal caso avrà efficacia nei confronti della società solo dopo l’annotazione del nome del giratario nel libro dei soci,
– in caso di azioni al portatore, i vincoli si costituiscono mediante la consegna del titolo stesso;
– in caso di azioni dematerializzate, la costituzione dei vincoli avviene esclusivamente con la registrazione nell’apposito conto tenuto dall’intermediario;
– in caso di mancata emissione delle azioni, i vincoli si costituiscono mediante annotazione nel libro dei soci.
Qualora le azioni siano oggetto di diritto di usufrutto, secondo un condivisibile orientamento della dottrina notarile, è legittima l’emissione di due titoli distinti, rappresentativi l’uno dei diritti del nudo proprietario e l’altro dei diritti dell’usufruttuario, che possono essere trasferiti disgiuntamente ed ognuno dei quali legittima all’esercizio dei diritti in esso incorporati in via autonoma. In tal modo, il soggetto al quale è riservato il diritto di voto può intervenire in assemblea esibendo esclusivamente il proprio certificato.
Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità delle azioni, occorre distinguere:
> l’art. 2352 cod. civ. disciplina, in particolare, il diritto di voto, stabilendo che detto diritto spetti, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, mentre nel caso di sequestro giudiziario o conservativo e di pignoramento al custode. Questi sono tenuti ad esercitarlo evitando di ledere l’interesse del socio. È bene, comunque, sottolineare come l’art. 2352, comma 1, cod. civ. faccia salva la «convenzione contraria» con la quale è possibile pattuire che il diritto di voto rimanga in capo al socio; la convenzione deve essere comunicata alla società ed annotata nel libro dei soci ai fini della sua opponibilità;
> il diritto agli utili derivanti dalle azioni gravate da vincoli, seppur non espressamente disciplinato dalla norma in esame, deve ritenersi spetti al creditore pignoratizio, all’usufruttuario e al custode;
> per quanto riguarda l’esercizio dei diritti spettanti agli azionisti durante le operazioni di aumento del capitale, l’art. 2352 cod. civ., nei commi successivi, stabilisce che:
1) il diritto di opzione attribuito ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. a fronte di un aumento oneroso permane in capo al socio; è salvo però il principio secondo cui il diritto di voto spetta al titolare del vincolo. Le azioni di nuova emissione non saranno assoggettate al pegno o all’usufrutto. Se il diritto non viene esercitato e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato e l’usufrutto ed il pegno si estendono alla quota ricavata;
2) nel caso di aumento gratuito del capitale, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione;
3) non sono disciplinate le ipotesi di riduzione del capitale, ma deve ritenersi che nel caso di riduzione reale, quando ciò avvenga mediante rimborso del capitale, esso spetti al socio, mentre l’usufruttuario e il creditore pignoratizio continueranno a godere dei propri diritti sulle azioni ancora restanti nella titolarità del socio; relativamente alle somme rimborsate, l’usufruttuario dovrà prestare il consenso per la restituzione, in applicazione analogica dell’art. 1000 cod. civ. e il creditore pignoratizio potrà soddisfarsi sul ricavato qualora il suo credito sia scaduto. Nella riduzione per perdite, invece, il sacrificio sarà sopportato tanto dal socio quanto dal titolare del vincolo, poiché la riduzione è solo nominale, essendosi già verificata l’erosione patrimoniale; in particolare, i diritti di entrambi i soggetti saranno limitati alle azioni che residueranno nella titolarità del socio all’esito dell’operazione.
La norma, al quarto comma, disciplina il versamento dei centesimi residui: nel caso di usufrutto l’obbligo di porre in essere il versamento spetta all’usufruttuario, mentre negli altri casi spetta al socio, che dovrà provvedervi almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza, il creditore pignoratizio, per conservare la sua garanzia, potrà vendere le azioni nel modo stabilito per la vendita del diritto di opzione.
La disciplina fin qui illustrata trova applicazione, in virtù del rinvio operato dall’art. 2471 bis cod. civ., anche nel caso di pegno e usufrutto costituiti sulle quote di S.r.l., salva l’estensione del vincolo in tema di aumento gratuito. Lo statuto delle società può, tuttavia, dettare clausole che vietino la costituzione di pegno ed usufrutto, senza che ciò legittimi il diritto di recesso.
Se la partecipazione oggetto del vincolo attribuisce al socio diritti particolari a norma dell’art. 2468 cod. civ., questi continueranno a spettare al socio trattandosi di diritti che non sono incorporati nella partecipazione, ma che sono attribuiti ai soci uti singuli e non possono spettare ai non soci.
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