La legge stabilisce espressamente la parte di capitale sociale che deve essere rappresentata in assemblea affinché quest’ultima sia regolarmente costituita (c.d. quorum costitutivo) e la parte di capitale sociale che deve esprimersi a favore di una determinata deliberazione affinché questa sia approvata (c.d. quorum deliberativo).
I quorum costitutivi e deliberativi richiesti dalla legge variano a seconda che l’assemblea deliberi in sede ordinaria o straordinaria; variano, inoltre, a seconda che la stessa deliberi in prima convocazione o in seconda convocazione.
In particolare, per la nomina e la revoca delle cariche sociali nelle S.p.A. è competente l’assemblea ordinaria e in merito ai quorum occorre distinguere tra prima e seconda convocazione.
Relativamente all’assemblea ordinaria, in prima convocazione, ai sensi dell’articolo 2368, comma 1, del Codice Civile:
- il quorum costitutivo si raggiunge quando è rappresentato in assemblea almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni prive del diritto di voto nella assemblea medesima;
- circa il quorum deliberativo, invece, è richiesta la maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più una delle azioni con diritto di voto intervenute all’assemblea. Lo statuto, però, può prevedere una maggioranza più elevata mentre è esclusa la derogabilità statutaria in minus del quoziente assembleare, anche per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Quando l’articolo 2368, comma 1, recita “per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari” allude alla facoltà di inserire nello statuto o nei regolamenti assembleari regole particolari per la nomina delle cariche sociali, ad esempio mediante l’utilizzo di schede precompilate, ovvero, a seconda dei tipi di S.p.A., il voto per corrispondenza, il voto di lista, il voto divergente etc.; in altri termini, la locuzione in questione non attiene ai quorum assembleari per la nomina delle cariche sociali, ma alle modalità di esercizio del diritto di voto per tali materie.
L’assemblea ordinaria riunita in seconda convocazione è disciplinata dall’articolo 2369, commi 2 e 3, del Codice Civile. La norma prevede che in seconda convocazione:
- l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Non è richiesto, quindi, un quorum costitutivo;
- il quorum deliberativo richiesto è la maggioranza assoluta, cioè il voto favorevole della metà più una delle azioni intervenute all’assemblea.
Si precisa altresì che la clausola statutaria che imponga un quorum costitutivo all’assemblea ordinaria in seconda convocazione è nulla poiché reca grave pregiudizio all’efficienza dell’impresa; ciò è stato affermato in numerose pronunce giurisprudenziali adducendo come motivazione della nullità il fatto che il funzionamento dell’assemblea ordinaria assume carattere essenziale per la vita della società.
Infine, sebbene il comma 3 dell’articolo 2369 del Codice Civile preveda la possibilità di innalzare il quorum deliberativo dell’assemblea ordinaria in seconda convocazione (rispetto a quello standard sopra citato), questa facoltà è espressamente preclusa in caso di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali, al fine di non intralciare l’adozione di decisioni essenziali per il funzionamento della società stessa.
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