Riforma dello sport: adeguamento statuti delle SSD


Il capo I del D.Lgs. 36/2021 dedicato alle Associazioni e società sportive dilettantistiche, prevede, tra l’altro, all’art. 7, comma 1-quater, che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti dalla stessa norma al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Detta norma prevedeva che le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovessero uniformare i propri statuti alle disposizioni previste entro il 31 dicembre 2023, ma tale termine è stato prorogato.

In sede di conversione in Legge del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, infatti, sono stati approvati alcuni emendamenti all’art. 16 del Decreto, recante misure per lo sport.

In particolare, è stato approvato l’emendamento che proroga al 30 giugno 2024 la scadenza per l’adeguamento degli statuti e la relativa registrazione dell’atto.

Altra modifica apportata al Decreto sancisce che le modifiche statutarie adottate entro il 30 giugno 2024 siano esenti dall’imposta di registro per il caso in cui abbiano lo scopo di adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni necessarie.

Occorre, dunque, avere ben chiaro il contenuto obbligatorio dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Nel dettaglio, lo statuto deve contenere i seguenti elementi:

– la sede legale;

– la denominazione;

– l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

– l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

– l’assenza di fini di lucro;

– le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

– l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

– le modalità di scioglimento dell’associazione;

– l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

È bene precisare che la suddetta esenzione dall’imposta di registro opera solo nel caso in cui le modifiche statutarie adottate riguardino elementi obbligatoriamente richiesti dalla legge e quindi siano necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del Decreto n. 36/2021. Al contrario, l’esenzione non è prevista nel caso in cui vengano apportate ulteriori eventuali modifiche statutarie.

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