RUNTS: il ruolo del Notaio e l’acquisizione della personalità giuridica


Con l’acronimo RUNTS si fa riferimento al Registro unico nazionale del terzo settore ove possono iscriversi gli enti che intendano assumere la qualifica di “enti del terzo settore” (ETS); l’iscrizione in tale registro non è un obbligo ma un onere, funzionale all’acquisizione della qualifica di ETS con l’applicazione della relativa disciplina premiale e promozionale.

Dal codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) si desume che il procedimento di iscrizione nel RUNTS viene attivato esclusivamente su istanza di parte, non è contemplata, infatti, l’iscrizione d’ufficio dell’atto costitutivo degli ETS nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Per gli enti che hanno deciso di assumere la qualifica di ETS il legislatore ha posto in capo al legale rappresentante e agli amministratori l’obbligo di attivazione del procedimento pubblicitario

L’iscrizione al RUNTS permette, inoltre, di acquisire la personalità giuridica, in tal caso l’iscrizione deve avvenire tramite un notaio che effettuerà un controllo sulla legalità del contenuto di atto costitutivo e statuto, nonché sulla consistenza del patrimonio minimo dell’ente.

Dunque, per l’iscrizione degli atti costitutivi e modificativi degli statuti di enti che intendano acquisire la personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS, nonché per l’iscrizione delle deliberazioni modificative degli statuti di ETS già iscritti al RUNTS e dotati di personalità giuridica, i doveri pubblicitari gravano in via principale sul notaio rogante (art. 22 CTS), previa sua verifica della sussistenza delle condizioni di legge.

Si ritiene, inoltre, ammissibile il mandato conferito in atto al notaio per inoltrare la richiesta di iscrizione al RUNTS anche al di fuori dei casi previsti dall’art. 22 CTS, ossia per l’iscrizione di atti costitutivi e modificativi di ETS non personificati.

Altresì, si ritiene applicabile al procedimento di iscrizione al RUNTS, il principio di cui all’art. 31, co. 2-ter legge 340/2000 che legittima il notaio rogante o autenticante a richiedere l’iscrizione degli atti da lui ricevuti, senza necessità di apposita delega da parte del legale rappresentante dell’ETS.

In conclusione, il ricorso al notaio è imprescindibile per l’iscrizione al RUNTS degli ETS che intendano conseguire la personalità giuridica e delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, iscritte nei Registri delle Persone Giuridiche che intendano iscriversi al RUNTS, con conseguente sospensione dell’iscrizione nei R.P.G. (Registro delle Persone Giuridiche); le norme di riferimento sono gli art. 15 e ss. del D.M. n.106/2020 e il comma 2 dell’art. 22 CTS che impone al notaio “che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente” di “depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente”. Il notaio, dunque, si occupa di depositare l’atto costitutivo e lo statuto, con i relativi allegati (ad esempio, gli enti che esercitano attività da uno o più esercizi devono allegare l’ultimo o gli ultimi due bilanci consecutivi approvati e le copie dei verbali di assemblea che contengono la delibera di approvazione), entro venti giorni, presso il competente ufficio del RUNTS, esclusivamente con modalità telematiche attraverso l’accesso al portale dedicato (servizi.lavoro.gov.it).

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