Scissione mediante scorporo, anche a favore di società preesistente


L’art. 51, comma 3, d.lgs. 19/2023 ha introdotto nel codice civile il nuovo art. 2506.1 c.c. che disciplina la scissione mediante scorporo. Con tale operazione una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

Nella scissione mediante scorporo, dunque, una società fa un’assegnazione patrimoniale in favore di un’altra società e, a differenza della scissione tradizionale, le azioni che la società beneficiaria deve assegnare a fronte dell’attribuzione patrimoniale che riceve non vengono date ai soci della società scissa ma alla società scissa stessa.

Si tratta di un fenomeno, da un punto di vista patrimoniale, analogo al conferimento perché a fronte di un’assegnazione patrimoniale da una società a un’altra, quest’ultima assegna alla prima azioni o quote; ma, qualificando tale fenomeno come scissione si evita di applicare la normativa sui trasferimenti e, di conseguenza, nel caso di scissione mediante scorporo abbiamo:

  • un’operazione agevolata dal punto di vista fiscale;
  • un fenomeno di riorganizzazione aziendale per cui non sono necessarie le menzioni obbligatorie proprie dei trasferimenti immobiliari né il rispetto della normativa sulla conformità catastale.

In altre parole, in caso di atto di scissione mediante scorporo che coinvolga immobili, occorre solo citare l’immobile con i suoi dati catastali ai fini della voltura.

Inoltre, per espressa previsione legislativa, la scissione mediante scorporo si attua con un procedimento semplificato rispetto alla scissione tradizionale, in particolare:

  • ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4, ultima parte, c.c., il progetto di scissione mediante scorporo non contiene i dati di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) dell’articolo 2501 ter, primo comma, né altro contenuto incompatibile con l’assegnazione delle azioni o quote delle società beneficiarie alla società stessa, anziché ai suoi soci;
  • poiché la beneficiaria è una società di nuova costituzione le cui partecipazioni sono interamente assegnate alla scissa, non occorre che dal progetto risulti la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili (art. 2501-ter, comma 1, n. 5, c.c.);
  • ai sensi dell’art. 2506-ter, comma 3, ultima parte, c.c., alla scissione mediante scorporo si applicano le esenzioni contemplate da detta norma per i casi di scissione mediante costituzione di una o più nuove società con attribuzione proporzionale di partecipazioni;
  • resta ferma la necessità di redigere la perizia di stima di cui all’art. 2501-sexies, c.c., ove la scissa sia una società di persone e la beneficiaria una società di capitali;
  • non si applica il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c. (art. 2506-ter, comma 6, c.).

Dal tenore letterale dell’art. 2506.1 c.c. emerge che l’unica ipotesi prevista dal legislatore sia quella di scissione mediante scorporo ove la società beneficiaria sia di nuova costituzione, ciò ha fatto sorgere la questione circa l’ammissibilità o meno di tale forma di scissione anche in favore di una società preesistente. Parte della dottrina ne sostiene l’inammissibilità, affermando che – in tal caso -l’operazione da compiere sarebbe un aumento di capitale della società beneficiaria con il conferimento di un ramo d’azienda da parte della società scissa che, in cambio, riceverebbe azioni o quote della beneficiaria.

Una nota massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 209), invece, afferma la legittimità  della scissione mediante scorporo anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti, con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa. La stessa massima prevede, poi, una deroga alle semplificazioni previste nel caso di scissione mediante scorporo qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un’altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, disponendo che in tal caso non può trovare applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all’art. 2506.1 c.c. (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell’art. 2506-ter, comma 3, c.c., in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.

In ogni caso, la scissione mediante scorporo, a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti, non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (ai sensi dell’art. 2501-sexies, comma 7, c.c.) o che si versi in una delle altre situazioni che rendono necessaria tale perizia, mutatis mutandis, nelle ipotesi di fusione o di scissione.

Nella citata massima si afferma altresì la possibilità di effettuare la scissione mediante scorporo con l’assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d’azienda.

 

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