A seguito della separazione tra i coniugi vi è sempre la possibilità di riconciliarsi. È espressamente previsto, infatti, che i coniugi, di comune accordo, possano far cessare gli effetti della sentenza di separazione con un’espressa dichiarazione o con un fatto non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione, senza che sia necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.
In particolare, la dichiarazione di riconciliazione è resa dai coniugi, alternativamente:
- all’ufficiale dello stato civile del Comune dove fu celebrato il matrimonio;
- all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza;
- all’autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza all’estero;
- al notaio, nell’ipotesi in cui i coniugi vogliano anche stipulare convenzioni di contenuto patrimoniale (ad esempio, modifica del regime di comunione dei beni).
Affinché si possa attivare la procedura della riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio. Nel caso in cui sia già intervenuto il divorzio, invece, la riconciliazione non è più possibile.
L’interrogativo che si è posto in dottrina riguarda gli effetti della riconciliazione sul regime patrimoniale della famiglia: si ricostituisce in automatico la comunione legale preesistente ovvero occorre un’espressa dichiarazione dei coniugi in tal senso?
In un primo momento, la giurisprudenza in alcune pronunce aveva affermato che con la riconciliazione il regime di comunione legale originariamente adottato si ripristina automaticamente fra le parti, con esclusione però di ogni retroattività per gli acquisti effettuati durante il periodo di separazione.
Autorevole dottrina ha criticato il suddetto orientamento partendo dal presupposto che a seguito della separazione personale si instaura, per legge, il regime della separazione dei beni tra i coniugi con la conseguenza che per mutare tale regime di separazione dei beni in quello della comunione legale è necessario porre in essere una convenzione matrimoniale ai sensi dell’art. 162 del Codice Civile. Con la convenzione matrimoniale i coniugi convengono che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalle norme dettate in tema di comunione legale.
Oggi, sembra preferibile aderire al testé citato orientamento dottrinario secondo cui, appunto, la comunione dei beni non si ripristina automaticamente per effetto della sola riconciliazione ma i coniugi possono raggiungere tale risultato solo a mezzo di una convenzione matrimoniale con la quale stabiliscono che, da quella data in poi, il loro regime patrimoniale sia quello della comunione legale.
Altra questione riguarda, poi, la natura giuridica della comunione che si instaura a seguito di tale accordo. Se è vero che l’espressione “comunione legale” si riferisce alla circostanza che tale regime di regola si instaura per legge e in mancanza di una diversa convenzione, si deve ritenere che il regime della comunione legale, ex artt. 177 e seguenti del Codice Civile, scelto in forma di convenzione matrimoniale possa essere comunque definito comunione legale dei beni.
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