Con la Legge 27 dicembre 2002 n. 289 il legislatore, al fine di promuovere lo sport dilettantistico, ha previsto che le attività sportive possono essere svolte anche da società sportive dilettantistiche senza fini di lucro ed ha previsto per esse, a certe condizioni, una serie di agevolazioni per le attività commerciali da esse svolte.
Di seguito ne illustreremo brevemente le forme e le agevolazioni fiscali.
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LA FORMA
L’attività sportiva dilettantistica in forma associata può essere esercitata o sotto la forma giuridica dell’associazione sportiva dilettantistica (in forma abbreviata “ASD”) o sotto forma di società sportiva dilettantistica (SSD).
In questa sede ci occuperemo in particolare della seconda forma, ossia della Società sportiva dilettantistica.
La SSD può essere costituita nella forma di società di capitali (s.p.a. e s.r.l.) (Libro V Cod. Civ.) o di società cooperativa (Libro VI Cod. Civ.), ma sempre senza scopo di lucro (L. 27 dicembre 2002 n. 289) usufruendo di particolari agevolazioni fiscali.
La SSD sotto forma di s.r.l.
due specie:
– pluripersonale quando alla sua costituzione partecipano due o più persone;
– unipersonale quando alla costituzione partecipa un unico socio.
La s.r.l. acquista personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese. La misura della partecipazione dei soci alla società è rappresentata dalle quote.
Può essere costituita alternativamente:
- per contratto tra due o più persone;
- per atto unilaterale dell’unico socio.
Il capitale sociale di costituzione della S.r.l. ordinaria è fissato nella misura minima di 10.000,00 euro, senza un tetto massimo.
La SSD sotto forma di s.p.a.
condizioni necessarie:
- sottoscrizione dell’intero capitale sociale;
- versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro;
- presentazione della relazione giurata di stima per i conferimenti in natura e di crediti;
- sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
La costituzione può avvenire alternativamente con:
- a) costituzione simultanea;
- b) costituzione per pubblica sottoscrizione.
Il capitale minimo di costituzione della S.p.a., in base alle modifiche dell’art. 2477 del Codice civile, apportate dal D.L. n. 91/2014, è fissato nella misura di 50.000,00 euro.
Le SSD sotto forma di cooperative
due specie:
– cooperative a mutualità prevalente;
– cooperative a mutualità non prevalente.
I vantaggi:
- acquistare personalità giuridica indipendentemente dalla consistenza del patrimonio sociale;
- autonomia patrimoniale perfetta;
- principio della c.d. “porta aperta” (modalità particolari di accesso e recesso dei soci) e dal principio della democraticità (voto per testa).
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ASPETTI FISCALI
L’art. 90 comma 1, della Legge n. 289/2002 dispone inoltre che “Le disposizioni della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro”.
Dal punto di vista fiscale, per le società sportive dilettantistiche, il reddito è determinato secondo le disposizioni dettate dal Titolo II, Capo II, del TUIR.
Nei confronti delle società sportive dilettantistiche trova applicazione la disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 148 del TUIR in base alla quale: “… non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
Per beneficiare della suddetta norma, dunque, le società sportive dilettantistiche devono integrare lo statuto con le clausole richieste di cui ai commi 17 e 18 dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, con quelle previste dal menzionato art. 148 del TUIR, ad esclusione della clausola riguardante l’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza.
Si segnala, infine, che le SSD possono aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie contenute nel Decreto Fiscale 2019-2020. A tal fine è necessario che le SSD risultino iscritte al Registro CONI (di cui appresso) alla data del 31 dicembre 2017, che la controversia sia ancora pendente e che il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle Entrate alla data del 24 ottobre 2018.
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Iscrizione nel Registro C.O.N.I. e nel RUNTS
Per svolgere le attività sportive nella forma della società sportiva dilettantistica, a partire dal gennaio 2018, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro telematico gestito dal C.O.N.I. (c.d. “Registro 2.0”).
La suddetta iscrizione al Registro del C.O.N.I. è obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal menzionato art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche, nonché per poter accedere ai contributi delle Regioni, Provincie, Comuni e C.O.N.I.
Tale Registro non è alternativo al Registro Unico Nazionale (RUNTS) istituito dal D.Lgs. n. 117/2017 (leggi anche il nostro approfondimento sugli Enti del Terzo Settore).
Nel caso in cui una società sportiva dilettantistica decidesse di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Codice del Terzo Settore, per poter continuare a svolgere le attività sportive e usufruire delle agevolazioni previste dalle norme del Terzo settore, dovrà comunque essere iscritta in entrambi i Registri (RUNTS e Registro del C.O.N.I).
Tale iscrizione permette, quindi, ai suddetti Enti o società, tra l’altro, di avvalersi di una serie di agevolazioni, tra cui: la semplificazione degli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e degli obblighi IVA.
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DECRETO RILANCIO E MISURE DI SOSTEGNO PER LE SSD
Il Decreto legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto una serie di importanti misure di sostegno e promozione per il mondo dello sport.
Ricordiamo tra le principali:
- l’esenzione dal versamento del saldo per il 2019 e della prima rata dell’acconto per il 2020 dell’Irap senza che questo sia condizionato da alcuna condizione (ad esempio, la riduzione del fatturato rispetto all’esercizio precedente). L’ammontare dell’acconto non dovuto, comunque, sarà considerato come “versato” al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021 relativamente al periodo d’imposta 2020;
- il posticipo dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell’Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (scadenti rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2020), senza sanzioni né interessi, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (massimo 4 rate mensili di pari importo), con prima rata entro il 16 settembre 2020;
- un contributo a fondo perduto (art. 25) per società sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale.
Leggi anche i nostri approfondimenti sul Rilancio delle Imprese italiane e sul contributo a fondo perduto.
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