Si parla di conto cointestato quando il conto corrente è intestato a due o più persone (es. coniugi, genitori e figli, fratelli ecc.). Il denaro ivi depositato spetta agli intestatari in parti uguali fra loro, a prescindere dal fatto che una delle parti abbia versato più o meno capitale.
Nel panorama dei conti cointestati occorre distinguere tra due diverse tipologie:
- il conto corrente cointestato a firma disgiunta, ove per effettuare le operazioni sul conto è sufficiente la sola firma di uno dei cointestatari;
- il conto corrente cointestato a firma congiunta, caratterizzato dal fatto che le operazioni sul conto corrente possono essere effettuate solo se ogni cointestatario firma per autorizzarle.
Una delle domande più frequenti è: cosa avviene nel caso di decesso di uno dei titolari del conto cointestato?
Per rispondere all’interrogativo occorre tenere ben presente la suddetta differenza tra conto a firma disgiunta e conto a firma congiunta.
In entrambi i casi, alla morte di uno dei cointestatari del conto, solo la quota di denaro appartenente al cointestatario defunto cade in successione e, in virtù della presunzione di parità delle quote, se i contestatari sono due, alla morte di uno cade in successione il 50% della somma giacente sul conto.
Nel caso di decesso di uno dei contitolari di un conto corrente cointestato a firma disgiunta l’altro contitolare che rimane in vita ha piena autonomia e può gestire il conto come preferisce. In altre parole, chi resta in vita ha piena libertà di azione sul conto; potrebbe, ad esempio, decidere di prelevare la propria parte dei risparmi e depositarli in un nuovo conto corrente.
Se il conto corrente cointestato è a firma disgiunta, dunque, l’individuazione degli eredi del cointestatario defunto e lo svolgimento delle relative pratiche successorie non blocca gli altri cointestatari che potranno continuare a operare.
Nell’ipotesi di conto corrente cointestato a firma congiunta, a seguito del decesso di uno dei contitolari nessuno può effettuare operazioni sul conto corrente (né i cointestatari superstiti, né gli eredi del cointestatario defunto) fino al completamento della procedura di successione. Occorre individuare gli eredi del cointestatario defunto, unitamente alle quote loro spettanti, e curare le pratiche successorie.
Affinché gli eredi possano ottenere la liquidazione di quanto gli spetta, entro un anno dal decesso del contitolare del conto corrente, devono presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle entrate competente in base all’ultimo domicilio della persona scomparsa o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le casistiche previste dalla normativa vigente. È altresì richiesto il pagamento, presso l’Agenzia delle Entrate, di un’imposta sulle successioni e donazioni che varia in base al legame e al grado di parentela.
Infine, per quanto riguarda le sorti del conto cointestato, gli eredi del contitolare defunto hanno il diritto di recedere dal contratto di conto corrente ma possono anche decidere di subentrare nel contratto stesso. In altre parole, il contratto di conto corrente non si estingue automaticamente per effetto della morte di uno dei cointestatari ma solo in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte dei suoi eredi.
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