Testamenti e animali domestici: come includere gli animali domestici nel proprio testamento assicurandosi che siano accuditi dopo la propria scomparsa?


Un pensiero che affligge tutti coloro che hanno animali domestici è: come tutelarli per il caso in cui loro ci sopravvivano?

La questione della tutela degli animali domestici dopo la morte del proprietario assume un rilievo sempre maggiore, in considerazione del valore affettivo che rappresentano e della volontà di prevedere in loro favore le tutele opportune per quando non potremo più essere noi ad occuparcene.

Partiamo subito dicendo che il diritto italiano non riconosce agli animali lo status di soggetti di diritto, essi quindi non possono essere titolari di situazioni giuridiche attive e passive ossia non possono essere titolari di diritti e di obblighi. Di conseguenza, il nostro ordinamento giuridico non consente di nominare un animale domestico come erede o legatario, in quanto solo le persone fisiche e giuridiche possono ricevere per testamento.

Ciononostante, è possibile prevedere in favore degli animali domestici determinate tutele dopo la morte del proprietario, attraverso apposite disposizioni testamentarie. In particolare, vi sono due possibilità:

  • il testatore può nominare un soggetto erede o legatario (lasciandogli, quindi, una parte del suo patrimonio o determinati beni o una somma di denaro) con l’onere di occuparsi dell’animale; quest’obbligo può essere rafforzato con la designazione di un esecutore testamentario, cioè di un soggetto che vigili sulla corretta esecuzione della disposizione dettata dal de cuius e che si accerti che il beneficiario del lascito si occupi dell’animale con le modalità e nelle forme previste dal testatore stesso;
  • in alternativa, si può prevedere un c.d. lascito solidale ossia un’attribuzione patrimoniale a favore di un’associazione che si occupi della cura degli animali; ciò è possibile attraverso una disposizione testamentaria con cui si lascino tutti o parte dei propri beni all’ente individuato con lo specifico onere di prendersi cura degli animali domestici del testatore dopo la sua morte.

In ogni caso, per garantire la corretta esecuzione delle volontà testamentarie relative agli animali domestici ed essere sicuri che essi ricevano tutte le cure di cui hanno bisogno, è opportuno formulare disposizioni chiare e dettagliate e, a tal fine, avvalersi dell’aiuto di un notaio che saprà consigliare la soluzione migliore in relazione al caso concreto.

In conclusione, possiamo affermare che, anche se il diritto italiano non riconosce agli animali la capacità di essere beneficiari diretti di una successione, esistono diversi strumenti giuridici per garantire la loro tutela e il loro benessere dopo la morte del proprietario. Attraverso una corretta pianificazione testamentaria, infatti, è possibile assicurarsi che i propri animali domestici ricevano le cure necessarie e vengano affidati a persone o enti idonei a prendersene cura con responsabilità e dedizione.

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Wills and pets: how to include pets in your will and ensure that they are cared for after your death?

One thought that plagues all those who have pets is: how to protect them in case they survive us?

The question of the protection of pets after the owner’s death is becoming increasingly important in view of the sentimental value they represent and the desire to provide appropriate protection for them when we can no longer be the ones to look after them.

Let us start immediately by saying that Italian law does not recognise that animals have the status of subjects of law, they cannot therefore be holders of active and passive legal situations, i.e. they cannot be holders of rights and obligations. Consequently, our legal system does not allow a pet to be named as heir or legatee, as only natural and legal persons can receive by will.

Nevertheless, it is possible to provide for certain protections in favour of pets after the death of the owner, by means of testamentary dispositions. In particular, there are two possibilities

– the testator can appoint a person as heir or legatee (leaving him, therefore, a part of his estate or certain assets or a sum of money) with the obligation to take care of the animal; this obligation can be reinforced by appointing an executor, i.e. a person who ensures that the provision dictated by the testator is properly carried out and that the beneficiary of the bequest takes care of the animal in the manner and form stipulated by the testator;

– alternatively, a so-called joint bequest can be envisaged, i.e. an asset allocation in favour of an association that takes care of animals; this is possible by means of a testamentary disposition whereby one leaves all or part of one’s assets to the body identified with the specific duty of taking care of the testator’s pets after his death.

In any case, in order to ensure the proper execution of the testamentary will regarding pets and to be sure that they receive all the care they need, it is advisable to formulate clear and detailed provisions and, to this end, to seek the help of a notary who will be able to advise on the best solution in relation to the specific case.

In conclusion, we can state that, even if Italian law does not recognise that animals have the capacity to be direct beneficiaries of an estate, there are various legal instruments to ensure their protection and welfare after the death of their owner. Through proper testamentary planning, in fact, it is possible to ensure that one’s pets receive the necessary care and are entrusted to suitable persons or entities to take care of them with responsibility and dedication.

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