TITOLARE EFFETTIVO: sospeso l’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese


Il Tar del Lazio, sezione IV, con l’ordinanza n. 8083 del 7 dicembre 2023, ha sospeso l’efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva”, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023, ed il conseguente obbligo di comunicazione della titolarità effettiva.

Nello specifico, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha accolto la richiesta di un’associazione di categoria, sospendendo l’efficacia del suddetto decreto e, di conseguenza, sospendendo il termine ultimo per comunicare il titolare effettivo alle Camere di commercio, prima fissato all’11 dicembre 2023.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso riconoscendo sussistenti i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora per la sospensiva cautelare.

Relativamente al fumus boni iuris, nell’ordinanza si afferma che le plurime e articolate censure indicate dal ricorrente “presentano profili di complessità, involgenti anche questioni di compatibilità eurounitaria, che richiedono un approfondimento nella più appropriata sede di merito”.

I Giudici hanno ritenuto altresì sussistente il periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione.

Com’è noto, i soggetti cui viene richiesto di dichiarare il titolare effettivo sono:

– le imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative);

– le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);

– i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.

Con la citata ordinanza il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 marzo 2024.

In attesa che il Tar affronti la questione nel merito, l’obbligo di dichiarare il titolare effettivo resta dunque sospeso per tutti i sopra elencati soggetti.

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