Com’è noto, gli articoli 2498, 2499, 2500 e 2500-bis del Codice civile disciplinano l’istituto della trasformazione in generale. L’art. 2498 c.c. sancisce il principio di continuità, stabilendo che “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. Tale principio vale sia per la trasformazione progressiva (da società di persone in società di capitali: artt. 2500-ter, 2500-quater e 2500-quinquies c.c.), sia per la trasformazione regressiva (da società di capitali in società di persone: art. 2500-sexies c.c.), nonché per le trasformazioni eterogenee (artt. 2500-septies, 2500-octies, 2500-novies c.c.).
La suddetta natura modificativo-estintiva riconosciuta alla trasformazione comporta:
- l’esclusione della pubblicità immobiliare (non trattandosi di atto traslativo – salva la possibilità di una pubblicità notizia ammessa nella prassi;
- la non applicazione della normativa sulla regolarità urbanistica;
- l’esclusione, altresì, della prelazione artistica di cui al codice dei beni culturali.
L’ampiezza della nozione di trasformazione, porta poi a ritenere che le fattispecie previste non siano tassative e che si possano configurare fattispecie trasformative ulteriori, che coinvolgano anche gli enti non riconosciuti di cui al primo libro del codice civile o permettano il passaggio diretto dalla società di persone agli enti, alle società ed alle comunioni di azienda previsti nella disciplina dedicata alle trasformazioni eterogenee, sino ad ipotizzare trasformazioni coinvolgenti esclusivamente questi ultimi.
Ma quali sono i limiti legali alla possibilità di trasformarsi per le associazioni?
- un primo limite è previsto dall’art. 2500-octiesc. laddove prevede che “la trasformazione di associazioni in società di capitali […] non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico”;
- altro limite da tenere in considerazione si rinviene nell’art. 223-octies, disp. att., c.c.: “La trasformazione prevista dall’articolo 2500-octies del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1 gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione”.
Tali norme sono dirette a evitare una utilizzazione strumentale di organismi che possono aver fruito di un trattamento “di favore” (es. le ONLUS) e sono, altresì, finalizzate alla tutela della pubblica fede e dell’affidamento dei terzi circa la destinazione delle risorse offerte per fini ideali. Con la trasformazione eterogenea, gli associati dell’associazione non lucrativa potrebbero, infatti, appropriarsi soggettivamente di un patrimonio che non è loro e che non hanno contribuito a costituire.
In materia, occorre evidenziare che si ritiene non applicabile la suddetta norma laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e valori predetti, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies, comma 3, c.c. Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi di trasformazione di associazioni sportive dilettantistiche in società (di capitali) sportive dilettantistiche, laddove permane l’assoluta assenza di ogni scopo di lucro.
Nel prevedere le ipotesi di trasformazione in società di capitali, l’art. 2500-octies c.c. contempla, fra gli enti di partenza, l’associazione riconosciuta e la fondazione e non anche l’associazione non riconosciuta.
Per quanto riguarda la decisione di trasformazione, l’art. 2500-octies c.c. dispone, al comma 2, che nelle trasformazioni in società di capitali la deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nelle associazioni, con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Lo statuto può però escludere tale operazione straordinaria.
Nel caso in cui si decida di porre in essere la trasformazione in oggetto, si ritiene necessaria la redazione della perizia di stima: nonostante il mancato espresso richiamo, si ritiene applicabile, alla trasformazione di un ente diverso da società di capitali in società di capitali, il secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., con conseguente necessità di una relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. (nel caso in cui sia assunta la forma della S.p.a. o della S.a.p.a.) ovvero dell’art. 2465 c.c. (nel caso in cui sia assunta la forma della S.r.l.).
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